Il ricongiungimento e la coesione familiare sono due tipologie di permesso di soggiorno. Nello specifico nel ricongiungimento familiare vi è una richiesta preventiva da parte del cittadino extracomunitario, che si trova su suolo italiano, di un nulla osta al ricongiungimento familiare presso lo sportello unico della Prefettura competente. Se quest’ultimo può essere richiesto esclusivamente dal cittadino straniero, invece, la coesione familiare può essere richiesta sia da familiari italiani che stranieri.
Chi può richiedere il ricongiungimento e la coesione familiare:
- il cittadino extracomunitario con valido permesso di soggiorno europeo o di un titolo di soggiorno di almeno 1 anno (rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, famiglia);
- il cittadino italiano residente in Italia;
- il cittadino comunitario residente in Italia.
Qui di seguito invece l’elenco dei familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento familiare dal cittadino extracomunitario:
- coniuge di età superiore ai 18 anni e legalmente non separato/a;
- figli minori sia del coniuge del richiedente sia nati fuori dal matrimonio;
- figli maggiorenni a carico che non possono provvedere alle esigenze di vita a causa di invalidità totale;
- genitori a carico se nel paese d’origine non ci sono altri figli o genitori di età superiore ai sessantacinque anni quando gli altri figli non possono provvedere al loro mantenimento;
- genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia;
- genitore del minore non accompagnato.
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